Modalità di accesso e conferimento rifiuti centro di raccolta

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Notizia relativa alla modalità di accesso e conferimento rifiuti centro di raccolta

Data:

20 Settembre 2023

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Descrizione

Lo Stato Italiano ha recepito la Normativa Europea comunemente conosciuta come “Economia Circolare”, a seguito della quale il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) è stato modificato ed implementato dal D.lgs. 116/20 e con esso, anche altre norme, hanno subito adeguamenti.

La suddetta norma ha ri-definito, a livello nazionale, la catalogazione dei rifiuti, definendo come:

  • URBANI i rifiuti ordinariamente prodotti dall’attività domestica (rientranti nel calcolo della tariffazione TARI)
  • URBANI di altra natura i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  • SPECIALI i rifiuti delle utenze non domestiche (esclusi dal calcolo della tariffazione TARI).

Con il D.lgs. 116/20, l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani in capo all’Amministrazione Comunale viene meno ed al suo posto è istituito un elenco di rifiuti indicato dall’Allegato L-quater, di valenza nazionale, al quale è necessario attenersi ed al quale possono fare riferimento le tipologie di aziende comprese nell’Allegato L-quinquies del medesimo decreto.

A seguito della suddetta diversificazione variano le direttive per quanto concerne l’utilizzo del Centro di Raccolta (CDR), sia in termini di modalità di accesso, sia in termini di rifiuti conferibili; ricordiamo che i CdR sono normati dal D.M. 2008 e s.m.i. che specifica le prescrizioni a cui fare riferimento per la gestione.

UTENZE DOMESTICHE (UD):

Le UD che lo necessitano e in regola con la TARI possono trasportare e conferire i propri rifiuti con un’autovettura o utilizzando un autocarro/furgone intestato a persona fisica, oppure noleggiato presso una regolare agenzia di autonoleggio. Si andrebbe incontro ad un illecito se un privato cittadino utilizzasse un autocarro/furgone intestato ad una società o ad un’associazione per trasportare rifiuti.

Anche le UD possono produrre rifiuti catalogati come SPECIALI, per esempio quando in completa autonomia eseguono la manutenzione della propria abitazione. Nell’ambito di tale attività sono considerati rifiuti URBANI unicamente le macerie prodotte in piccole quantità derivanti da piccoli interventi edili, eseguiti dal proprietario residente o dal conduttore dell’abitazione. Parti strutturali della casa (es infissi, serramenti, parti murarie) e componenti di impianti (es sanitari, caldaia e boiler, termosifoni, componenti elettrici, ecc.) sono catalogati come rifiuti SPECIALI, non conferibili al pubblico servizio.

In particolare, secondo i termini di legge (D.lgs 152/06 Art. 183 lett. F che definisce “produttore di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione – “produttore iniziale” – o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti – “nuovo produttore”), il professionista che esegue qualunque opera presso la sede (abitazione) del proprio cliente, essendo lui il produttore dei rifiuti, è tenuto a prelevare gli stessi incaricandosi dello smaltimento c/o un impianto autorizzato.

UTENZE NON DOMESTICHE (UND):

Al CDR possono accedere unicamente le aziende che dispongono dei seguenti requisiti:

  • sede operativa iscritta a TARI (la sede legale non è equiparabile alla sede operativa)
  • iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2-bis per gli urbani di altra natura
  • iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 3-bis per i RAEE
  • il trasporto e l’accesso al CDR devono avvenire con l’accompagnamento dell’apposito Modulo 1 A.

I codici EER dei rifiuti, prodotti nei locali soggetti a TARI, che le UND possono conferire c/o il CdR (qualora sia presente un contenitore dedicato) e che dovranno essere presenti nell’autorizzazione al trasporto sono i seguenti:

EER DESCRIZIONE EER DESCRIZIONE
20.01.01 Carta e Cartone 15.01.01 Imballaggi in carta e cartone
20.01.38 Legno 15.01.03 Imballaggi in legno
20.01.40 Metalli 15.01.04 Imballaggi metallici
20.03.07 Rifiuti ingombranti 15.01.06 Vetro e lattine
15.01.02 Imballaggi in plastica

Gli artigiani, o comunque le imprese, che eseguono qualunque genere di lavoro fuori sede (quindi presso la sede del proprio cliente) sono tenuti a prelevare i rifiuti prodotti dal proprio lavoro e smaltirli in impianti autorizzati, come specificato dal D.lgs. 152/06 con l’Art. 183 lett. (f). Da qui nasce la necessità che le aziende operanti fuori dalla propria sede siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 2-bis, che consente loro di trasportare i rifiuti prodotti dalla manutenzione nella propria sede o in impianti autorizzati.

Si desidera, inoltre, chiarire che qualunque scarto di lavorazione non è conferibile al pubblico servizio.



Ultimo aggiornamento

11/01/2024, 17:17

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