Si allega delibera n. X/2525 della Giunta Regionale del 17.10.2014.
In sintesi, la giunta regionale delibera:
“1. di vietare la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall’art. 12 bis della l.r. n. 24/06;
2. di consentire che la combustione di cui al punto 1. possa essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
– comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
– verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: ARPA Lombardia | Meteo inquinanti Lombardia – ARPA Lombardia”