Descrizione
L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nominativi dei cittadini, residenti, che hanno presentato domanda e di coloro iscritti d'ufficio che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
I requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Normativa di riferimento: legge 287/1951 "Riordinamento dei giudizi di Assise";
Le domande d'iscrizione devono essere presentate entro il 31 Luglio 2025, compilando il modulo allegato ed inviandolo all'indirizzo castiglionedadda@cert.elaus2002.net